• Concorrenza sleale -Lavoro

23 settembre 2026

Storno di dipendenti e sviamento di clientela: il Tribunale di Milano rilegge l’art. 2598 n. 3 c.c. alla luce della "competition on the merits"

Il reclutamento, da parte di un’impresa concorrente, di dipendenti provenienti dall’organizzazione di un rivale, anche se qualificati, strategici o dotati di rapporti personali con la clientela, costituisce esercizio fisiologico della libertà di concorrenza e non integra, di per sé, un mezzo contrario ai principi della correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., neppure quando produca un significativo indebolimento dell’organizzazione del concorrente. Lo storno può assumere carattere illecito quando costituisca espressione di uno sfruttamento abusivo del potere di mercato, nei casi riconducibili agli artt. 102 TFUE e 3 L. n. 287/1990, oppure quando, pur in assenza di posizione dominante, l’operazione sia priva di qualsiasi giustificazione economica e sia posta in essere con il solo scopo di danneggiare o ostacolare il concorrente, secondo una logica riconducibile all’atto emulativo. Parimenti, la perdita di clienti conseguente alla libera scelta di questi ultimi di rivolgersi ad un concorrente non integra, di per sé, un danno ingiusto: lo sviamento di clientela è illecito soltanto quando l’acquisizione sia realizzata mediante mezzi intrinsecamente illeciti, quali informazioni false o denigratorie, condotte ingannatorie, sottrazione di segreti commerciali o altre condotte idonee ad alterare il processo decisionale del cliente.

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