In tema di abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. n. 192/1998, la situazione di dipendenza non può essere desunta dalla sola asimmetria delle posizioni contrattuali, ma deve essere accertata considerando le concrete condizioni economiche del rapporto, gli investimenti effettuati dall'impresa e l'effettiva disponibilità di alternative commerciali soddisfacenti. La dipendenza può sussistere quando l'impresa, pur potendo astrattamente reperire altri fornitori o marchi, non sia in grado di sostituire tempestivamente il rapporto senza sostenere significativi costi di riconversione e senza compromettere gli investimenti e l'organizzazione predisposti in funzione della rete commerciale della controparte. Integra abuso di dipendenza economica la sospensione delle forniture effettuata in assenza di un effettivo inadempimento della controparte e in un momento nel quale la continuità degli approvvigionamenti risulti essenziale per la prosecuzione dell'attività commerciale, qualora la condotta costituisca esercizio arbitrario della posizione contrattuale di forza e non sia sorretta da un apprezzabile interesse economico.