In tema di poteri istruttori delle Autorità di controllo, l’obbligo di ottemperanza alle richieste di informazioni non costituisce una facoltà discrezionale del destinatario, bensì un onere legale inderogabile. La mancata risposta, protratta nel tempo e non giustificata da comprovati impedimenti oggettivi, legittima l'irrogazione di sanzioni pecuniarie basate sul fatturato annuo, anche in assenza di un accertamento definitivo sulla violazione sostanziale delle norme a tutela del consumatore.