di Marta Miccichè
In tema di responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, la prova liberatoria prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n. 206/2005, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto, richiede un accertamento esteso all'intero processo che precede la commercializzazione del bene, comprensivo delle fasi di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, in quanto ancora ricadenti nella sfera di controllo del produttore.










