Ai fini dell'applicazione del limite massimo dell'ammenda pari al 10% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente (art. 23, par. 2, Reg. 1/2003), la Commissione europea può legittimamente computare il fatturato realizzato da una società figlia fino alla data della sua cessione a terzi, qualora quest'ultima abbia fatto parte della medesima unità economica della controllante per una frazione significativa dell'esercizio di riferimento. La rottura del legame societario prima dell'adozione della decisione non impedisce di considerare le risorse globali del gruppo quali emerse durante il periodo dell'infrazione e nell'esercizio sociale pertinente, al fine di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione.