Nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, previsto dall'art. 125 TUB (nel testo antecedente al D.Lgs. n. 141/2010), si interpreta in modo conforme al diritto eurounitario (Direttiva 87/102/CEE e successiva giurisprudenza Lexitor) e impone il rimborso di tutti i costi del credito, inclusi gli interessi e le altre spese, a prescindere che siano recurring o up front. Tale diritto sussiste anche in assenza di una norma attuativa del CICR, la cui eventuale mancanza non può privare il consumatore della tutela garantita dalla norma primaria. È, altresì, nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).