La disciplina della responsabilità dei prestatori di servizi intermediari ai sensi della Direttiva E-Commerce (artt. 12-15) non pregiudica, né può limitare o escludere, la responsabilità risarcitoria del titolare del trattamento ai sensi del GDPR (art. 82) per i danni subiti a seguito di un trattamento di dati personali illecito.









