Trasparenza e consenso nel marketing digitale: l'Autorità francese sanziona per profilazione illecita sui social media
28 gennaio 2026
Il trattamento di dati personali consistente nella trasmissione di identificativi (email e numeri di telefono) degli aderenti ad un programma fedeltà verso piattaforme social per finalità di targeting pubblicitario richiede un consenso specifico, informato e preventivo. Non può ritenersi valida base giuridica il consenso genericamente prestato per la ricezione di comunicazioni di marketing via email o SMS, né l'informativa può considerarsi trasparente se non esplicita chiaramente il destinatario della comunicazione dei dati e le finalità di profilazione incrociata.










