• Privacy - Data protection by design e by default

Accesso al dossier sanitario con disabilitazione dei filtri privacy per far fronte all’emergenza Covid: è un trattamento strettamente necessario per finalità di cura?

14 maggio 2025

di Claudia Dierna E' giunta in cassazione la sentenza del Tribunale di Aosta che, a seguito di opposizione, rideterminava l'importo della sanzione irrogata dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 10 novembre 2022, n. 371, all'Azienda Unità Sanitaria Locale Valle d’Aosta, ritenuta responsabile della violazione dei principi di base del trattamento dei dati personali per la configurazione del dossier sanitario scelta dall’Azienda a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a cui era possibile accedere con disabilitazione dei filtri privacy. Tra le questioni di rilievo emerse quella relativa alla possibilità di configurare un trattamento strettamente necessario per finalità di cura.
  • Tutela dei consumatori - Salute e sicurezza

Vaccini: il caso dei messaggi scambiati tra la presidente della Commissione europea e l’amministratore delegato della Pfizer durante la pandemia Covid-19

14 maggio 2025

Il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato sul caso riguardante una richiesta di accesso ai documenti avanzata dalla giornalista Matina Stevi del New York Times alla Commissione Europea, ai sensi del regolamento n. 1049/2001. La richiesta mirava a ottenere i messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, tra gennaio 2021 e maggio 2022.
  • Concorrenza - Intese

Accordi di distribuzione esclusiva e le restrizioni sulle vendite attive imposte dal fornitore ai suoi acquirenti

14 maggio 2025

In base al principio di effettività la prova di una violazione del diritto della concorrenza dell’UE può essere apportata non solo mediante prove dirette, ma anche attraverso indizi, purché questi ultimi siano oggettivi e concordanti. Infatti, l’esistenza di un accordo, nella maggior parte dei casi, deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di altri elementi di fatto che, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.