In base al principio di effettività la prova di una violazione del diritto della concorrenza dell’UE può essere apportata non solo mediante prove dirette, ma anche attraverso indizi, purché questi ultimi siano oggettivi e concordanti. Infatti, l’esistenza di un accordo, nella maggior parte dei casi, deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di altri elementi di fatto che, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.