Costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto, ai sensi dell'art. 101 TFUE e dell'art. L. 420-1 del Codice di commercio francese, la clausola di esclusiva inserita in un contratto standard da un'associazione professionale che impedisca ai propri iscritti (lavoratori autonomi) di esercitare l'attività d'insegnamento al di fuori della struttura associativa o presso concorrenti. Tale pratica, limitando la mobilità dei professionisti e la capacità di espansione delle scuole di sci concorrenti, determina un blocco del mercato nazionale.