Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) per il Trentino-Alto Adige ha recentemente respinto il ricorso di una Federazione sindacale che chiedeva ad un Istituto comprensivo la comunicazione dei nominativi dei docenti e dei relativi importi individuali erogati dal Fondo unico delle istituzioni scolastiche (FUIS). Il sindacato fondava la sua richiesta sull'articolo 8 del Contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL) del 2007, che prevedeva espressamente tale "informazione successiva nominativa". Il Collegio ha stabilito che la clausola contrattuale, sebbene esistente, non costituisce una base giuridica sufficiente per legittimare il trattamento e la comunicazione di dati personali così dettagliati, in quanto in contrasto con i principi di necessità, pertinenza e minimizzazione sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).