In un contratto tra un soggetto privato (Casa di Cura) e un ente pubblico (Azienda Sanitaria), se una clausola contrattuale specifica che la cessione dei crediti della Casa di Cura deve essere accettata dalla Regione (Abruzzo) in base agli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, tale accettazione non è un mero requisito formale. La mancanza dell'accettazione esplicita da parte della pubblica amministrazione rende la cessione del credito inefficace nei confronti dell'ente debitore e dei terzi, come previsto dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato. Di conseguenza, il cessionario del credito non può validamente agire per il recupero delle somme ingiunte.