I cd. "controlli difensivi in senso stretto", finalizzati ad accertare specifiche condotte illecite del dipendente, si collocano al di fuori del perimetro applicativo e autorizzativo dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) solo qualora siano mirati e attuati ex post, ossia a seguito e a causa di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito. Ne consegue che il controllo è lecito solo se riguarda dati acquisiti successivamente all'insorgere di tale sospetto, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che l'estrazione materiale o l'esame dei dati precedentemente registrati sia avvenuta in un momento successivo o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.










