20 maggio 2026
Contratti di fornitura di energia: esclusa la tutela del consumatore per le società di capitali
Non è riconducibile alla nozione di "consumatore" di cui all'art. 3 del Codice del Consumo la società di capitali che stipuli un contratto di somministrazione di energia elettrica per uso non domestico nell'ambito della propria attività commerciale. Ne consegue la piena validità ed efficacia della clausola inserita nelle condizioni generali di contratto che individui un foro convenzionale esclusivo (nella specie, il Foro di Roma) per ogni controversia insorta tra le parti, qualora la stessa risulti specificamente approvata per iscritto dal legale rappresentante della società ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
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