E-commerce: induzione in errore dei clienti circa le caratteristiche essenziali del servizio e pubblicità ingannevole
25 febbraio 2026
di Marta Miccichè
In tema di pratiche commerciali scorrette, integra una condotta ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo la condotta del professionista che pubblicizza la consegna "garantita" di prodotti floreali entro tempistiche certe e con standard qualitativi specifici, qualora il modello di business adottato (basato su reti di affiliati terzi) non consenta un controllo effettivo sulla disponibilità della merce e sul rispetto dei tempi.









