La Rassegna ha lo scopo di segnalare le novità normative e giurisprudenziali in materia di Privacy e trattamento dei dati al fine di consentire un monitoraggio degli atti e delle pronunce più rilevanti.
La Rassegna ha lo scopo di segnalare le novità normative e giurisprudenziali in materia di Tutela della concorrenza al fine di consentire un monitoraggio degli atti e delle pronunce più rilevanti.
Integra una pratica commerciale scorretta, in violazione dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, la condotta del concessionario ufficiale dei servizi di biglietteria di un sito archeologico di rilievo internazionale che, per negligenza professionale, non adotti adeguate misure tecniche e contrattuali volte a contrastare il fenomeno del c.d. "secondary ticketing" (o bagarinaggio digitale).
Il 19 novembre 2025, la Commissione Europea ha presentato una proposta legislativa volta ad istituire gli "European Business Wallets" (EBW), uno strumento digitale concepito per permettere agli operatori economici di identificarsi, autenticarsi e scambiare dati con valore legale in tutto l’alveo dell'Unione Europea.
Il diritto del socio di una società a responsabilità limitata, che non partecipa all'amministrazione, di consultare i libri sociali ed i documenti della gestione (ex art. 2476, comma 2, cod. civ.) non può essere limitato da ragioni di tutela della riservatezza aziendale o della privacy di terzi. Tuttavia, per contemperare l’interesse del socio con quello della società a non subire vantaggi competitivi indebiti da parte di terzi, il giudice può subordinare l’accesso alla sottoscrizione di un patto di non divulgazione (NDA) da parte del socio e dei suoi professionisti.
Il trattamento di dati personali consistente nella trasmissione di identificativi (email e numeri di telefono) degli aderenti ad un programma fedeltà verso piattaforme social per finalità di targeting pubblicitario richiede un consenso specifico, informato e preventivo. Non può ritenersi valida base giuridica il consenso genericamente prestato per la ricezione di comunicazioni di marketing via email o SMS, né l'informativa può considerarsi trasparente se non esplicita chiaramente il destinatario della comunicazione dei dati e le finalità di profilazione incrociata.
Il Presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori in Polonia (UOKiK) ha sanzionato la banca PKO BP per l'utilizzo di clausole contrattuali ritenute inique e prive di trasparenza. Ha infatti ritenuto illegali le clausole della PKO BP relative alle modifiche dei tassi di interesse sui prestiti al consumo, ne ha vietato l'utilizzo e ha imposto alla banca una multa di quasi 80 milioni di PLN.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ, per accertare l’esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dell’approvvigionamento della figura professionale dei “validatori” di macchine automatiche per il packaging.