In tema di recupero crediti, non configura una violazione della disciplina sulla privacy la condotta della società di recupero che invii comunicazioni relative all'esposizione debitoria all'indirizzo e-mail di un familiare del debitore, qualora tale recapito sia stato esplicitamente fornito dall'interessato medesimo con la richiesta di inoltrarvi le proposte transattive. La liceità del trattamento discende dalle indicazioni fornite dal debitore, che rendono la comunicazione giustificata e non invasiva della sua riservatezza, escludendo qualsivoglia profilo di responsabilità risarcitoria in capo alla società creditrice o al suo mandatario.










