Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per la completa interruzione del servizio voce, l’operatore telefonico è gravato dall'onere di fornire la prova contraria circa il corretto funzionamento della linea ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. Tuttavia, l'entità dell'indennizzo quantificato dall'Autorità garante (AGCOM) deve essere ridotta in via equitativa, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., qualora l'utente, pur a fronte di un disservizio prolungato, sia rimasto inerte omettendo di segnalare tempestivamente il guasto all'operatore.