• Tutela dei consumatori - Clausole vessatorie e abusive -Banche, assicurazioni e finanziarie

10 dicembre 2025

Fideiussione e tutela del consumatore: nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. e liberazione del garante

Al fideiussore, persona fisica che rilascia la garanzia per un debito d'impresa del figlio in assenza di ruolo sociale o amministrativo nella società garantita, deve essere riconosciuta la qualità di consumatore. Conseguentemente, la clausola apposta in un contratto standard che estenda unilateralmente il termine di decadenza per l'azione del creditore (banca) contro il debitore principale oltre il semestre legale previsto dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., è da ritenersi vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. La nullità parziale di tale clausola - in mancanza di prova, il cui onere spetta al professionista (banca), di una specifica, seria ed effettiva trattativa individuale - determina l'applicazione del termine decadenziale ordinario di sei mesi. Se il creditore non agisce contro il debitore principale entro tale termine, il fideiussore deve essere dichiarato liberato dall'obbligazione per inerzia del creditore.

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