30 giugno 2026
Opposizione a decreto ingiuntivo, cessione dei crediti in blocco e merito creditizio: il punto del Tribunale di Roma
di Marta Miccichè
Con riguardo ai contratti di credito ai consumatori, l'obbligo di preventiva valutazione del merito creditizio posto a carico del finanziatore dall'art. 124-bis TUB si considera pienamente adempiuto qualora l'istituto bancario dimostri - mediante la produzione del relativo credit report - di aver svolto una compiuta istruttoria. Tale valutazione risulta congrua laddove il consumatore, all'epoca della sottoscrizione, fosse dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato e privo di segnalazioni negative nelle banche dati (es. CRIF) o di precedenti rifiuti di credito. Di conseguenza, va rigettata la domanda di risarcimento del danno per asserite pratiche commerciali scorrette ex art. 20 del Codice del Consumo qualora il consumatore non fornisca alcuna prova circa l'idoneità della condotta della banca ad alterare sensibilmente la propria capacità di assumere una decisione di natura commerciale consapevole.
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