• Tutela dei consumatori - Condizioni contrattuali -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

23 settembre 2026

Trasporto aereo e acquisto online: la Corte UE esclude il foro del domicilio del passeggero per la perdita dei bagagli

L’articolo 1 del regolamento n. 2027/97, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal disciplina la determinazione della competenza territoriale per le azioni relative alla perdita dei bagagli durante un trasporto aereo effettuato tra due aeroporti situati nel territorio di un unico Stato membro. Qualora il contratto di trasporto sia stato concluso online, il giudice del luogo della residenza principale e permanente del passeggero non è competente, in forza del foro relativo al "luogo in cui [il vettore] possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto", per il solo fatto che il contratto sia stato concluso dal passeggero presso la propria abitazione. In caso di perdita dei bagagli, il contratto rilevante ai fini dell’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, è il contratto di trasporto aereo del passeggero, anche qualora il trasporto dei bagagli sia stato oggetto di un distinto servizio accessorio concluso in un luogo diverso.

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