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20 maggio 2026

La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità del contributo dovuto dalle imprese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

di Luca Perfetti , Domenico Gullo , Marina Roma e Flaminia Perna

La Corte Costituzionale respinge le ricorsi di incostituzionalità relativi al regime contributivo all'AGCM previsto dall'articolo 10, paragrafi 7-ter e 7-quarto della legge n. 287 del 1990.


Le società di capitale con un fatturato superiore alla soglia prevista devono versare il contributo all'AGCM secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente.

La Corte Costituzionale italiana ha recentemente emesso una sentenza che conferma la legittimità del regime contributivo dovuto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287 del 1990 (Decisione n. 46 del 12 febbraio 2026, pubblicata il 3 aprile 2026).

Le disposizioni di legge in questione stabiliscono che le società di capitale che hanno generato un fatturato pari o superiore alla soglia di 50 milioni di euro, come risultante dai loro bilanci più recenti e approvati, devono versare un contributo per il funzionamento di AGCM pari a una certa percentuale del loro fatturato, con un importo massimo pari a cento volte tale percentuale.

In risposta a un ricorso del Tribunale Tributario di Udine che sollevava dubbi sulla compatibilità del suddetto meccanismo di finanziamento con la Costituzione italiana, il Tribunale ha ribadito la sua consolidata linea (compresa la sentenza n. 269/2017) secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione dei prelievi economici, purché nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.

La Corte ha confermato che la definizione di una soglia di fatturato rappresenta un parametro utile per individuare gli ambiti su cui si concentra principalmente l'attività dell'Autorità. Inoltre, la Corte ha respinto le argomentazioni secondo cui il prelievo in questione non sarebbe in linea con le modalità operative dell'AGCM, rilevando che l'operato dell'Autorità non può essere valutato unicamente sulla base delle decisioni formali. Gran parte della sua attività si estende a settori e compiti che non sempre si concretizzano in provvedimenti pubblicati. La soglia di 50 milioni di euro, ha aggiunto la Corte, concilia in modo ragionevole diversi obiettivi: tutelare le piccole imprese da oneri sproporzionati, ripartire i costi tra le imprese più grandi, che sono maggiormente in grado di sostenerli in base al principio costituzionale di solidarietà, e gravare su coloro che traggono maggior beneficio da un mercato efficiente.

In merito alla presunta discriminazione tra società italiane e società estere prive di stabile organizzazione, la Corte ha rilevato che la legge non prevede espressamente tale distinzione, citando la sentenza della Corte di giustizia dell'UE (causa C‑560/22), la quale conferma che gli Stati membri possono finanziare le proprie autorità garanti della concorrenza attraverso prelievi a carico delle società con sede o succursale nel paese. Nell'ambito di tale competenza fiscale, l'utilizzo di una stabile organizzazione in Italia come criterio di differenziazione è ragionevole, considerato il minore onere amministrativo generalmente imposto alle società non residenti prive di stabile organizzazione.

Affrontando le preoccupazioni relative all'indipendenza dell'Autorità e alla conformità con il diritto dell'UE, la Corte ha concluso che il sistema preserva l'autonomia dell'AGCM e garantisce risorse adeguate, in linea con l'obbligo di sincera cooperazione previsto dall'UE. Una salvaguardia fondamentale è rappresentata dal tetto massimo ai contributi, concepito per impedire che una singola impresa o un piccolo gruppo diventino "super-finanziatori" e rischino così di esercitare un'influenza reale o percepita.

Tale sentenza dissipa quindi i dubbi circa la costituzionalità del meccanismo che disciplina il contributo per il funzionamento dell'Autorità.

Resta pertanto che tutte le società a capitale sociale con un fatturato superiore a 50 milioni di euro devono continuare a garantire il pagamento del contributo previsto dall'articolo 10, paragrafi 7- ter e 7- quater , entro i termini prescritti e nell'importo previsto, che è stato recentemente fissato allo 0,055 per mille di fatturato mediante la delibera n. 31871/2026 dell'AGCM.
 


Avv. Luca Perfetti, Avv. Domenico Gullo, Avv. Marina Roma e Avv. Flaminia Perna
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