
protezione dei dati personali ita
Richiesta dei clienti di accedere alla documentazione bancaria riguardante la propria posizione contrattuale: quando si ritiene disciplinata dal “Testo Unico Bancario”?
Il Tribunale di Grosseto è stato chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità di una richiesta avanzata dai clienti di accedere alla documentazione bancaria riguardante la propria posizione contrattuale, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario o T.U.B.). Il giudice ha stabilito se i clienti, formulando un’istanza ex art. 119 T.U.B., avessero invocato la consegna di documenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma richiamata e, obiter dictum, se la richiesta fosse disciplinata dal “Testo Unico Bancario” o venisse in rilievo anche la normativa sul trattamento dei dati personali.
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