25 febbraio 2026
Accesso ai dati previdenziali e tutela della privacy: il necessario consenso del lavoratore
In tema di trattamento dei dati personali, l'accesso alla banca dati INPS e la relativa comunicazione dell'estratto contributivo possono avvenire esclusivamente su richiesta dell'interessato o di un soggetto specificamente delegato. Tale disciplina, fondata sull'art. 54 della L. n. 88/1989 e sull'art. 116 del D.Lgs. n. 196/2003, non soffre deroghe in favore degli eredi del datore di lavoro, i quali non possono acquisire o trasmettere a terzi i dati previdenziali del dipendente senza il consenso espresso di quest'ultimo, neppure laddove adducano finalità di ricostruzione del patrimonio ereditario o dell'azienda del de cuius.
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