12 maggio 2026
Il "minimo costituzionale" della motivazione nelle controversie sulla protezione dei dati personali
In tema di protezione dei dati personali, le controversie regolate dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2011 richiedono, a pena di nullità ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., una motivazione che espliciti le ragioni in fatto e in diritto della decisione. Configura una violazione del "minimo costituzionale" di motivazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., la sentenza depositata telematicamente che, pur definendo il giudizio, risulti priva della parte espositiva, non essendo più consentito il deposito differito della motivazione dopo l'abrogazione dell'art. 152, comma 10, del Codice della Privacy.
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