• Privacy - Dati sanitari -Istruzione, sanità e servizi sociali

8 luglio 2026

Fascicolo sanitario elettronico: è illecito utilizzare i dati sanitari per la stratificazione del rischio senza un'idonea base giuridica

In materia di privacy, il trattamento dei dati sanitari confluiti nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE) mediante attività di profilazione e stratificazione del rischio sanitario degli assistiti costituisce un trattamento ulteriore rispetto alle finalità di cura e richiede uno specifico presupposto di liceità, non potendo fondarsi sul consenso prestato per l'alimentazione o la consultazione del FSE né su atti amministrativi regionali privi di adeguata base normativa. L'Azienda sanitaria, quale titolare del trattamento, risponde delle violazioni del GDPR anche quando le operazioni siano materialmente eseguite dal responsabile del trattamento su impulso della Regione, permanendo in capo al titolare il dovere di verificare la legittimità del trattamento e di impedirne l'esecuzione in assenza dei requisiti di legge. 

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