9 settembre 2026
Fotografie durante un trattamento estetico: il consenso al trattamento dei dati deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile
Il consenso al trattamento dei dati personali non può essere considerato validamente prestato per il solo fatto che l’interessato abbia sottoscritto un documento contrattuale contenente una clausola relativa all’utilizzo delle proprie immagini. Quando il trattamento fotografico non è necessario all’esecuzione del contratto, il titolare deve dimostrare che il consenso sia stato espresso in modo libero, specifico, informato e inequivocabile, nel rispetto degli artt. 4, punto 11, 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti, altrimenti clicca qui per richiedere una PROVA GRATUITA!
Inoltre puoi:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento






