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30 settembre 2026

Revenge porn e stalking: la diffusione di immagini intime può concorrere con gli atti persecutori

Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) concorre materialmente con il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e non rimane in esso assorbito a titolo di reato complesso ex art. 84 c.p., stante la diversa natura delle condotte, la divergenza degli eventi lesivi e la pluralità dei beni giuridici tutelati (libertà morale, privacy e autodeterminazione della sfera intima e sessuale).

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