• Privacy - Sicurezza dei dati -Elettronica e informatica

7 ottobre 2026

Attacco ransomware e responsabilità del fornitore IT: il Tribunale di Varese sul ruolo dell’amministratore di sistema di fatto e sul concorso di colpa della vittima

Qualora si verifichi un attacco informatico (nella specie di tipo ransomware) con conseguente blocco e perdita di dati, la responsabilità del fornitore dei servizi informatici non ha carattere esclusivo ove emerga che l'evento dannoso sia stato concausato dalla mancanza di una governance IT unitaria, dall'assenza di un'adeguata profilazione e tracciamento degli accessi e dalla contemporanea ingerenza di altri soggetti esterni dotati di credenziali amministrative. In tal caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., va accertato un concorso di colpa della società cliente (titolare del trattamento) per l'inosservanza dei doveri generali di vigilanza e l'adozione di adeguate misure organizzative e di sicurezza previste dal GDPR.

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti, altrimenti clicca qui per richiedere una PROVA GRATUITA!
Inoltre puoi:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento