di Piera Di Stefano
"Il bilanciamento tra diritto della personalità e la libertà di informazione deve essere effettuato sulla base di standard nazionali ed europei, non dei Paesi extra-UE, in quanto occorre distinguere, come osservato dalla stessa Autorità ricorrente, tra due piani: quello della portata extra-territoriale di norme e provvedimenti nazionali, da un alto, e quello del riconoscimento di questi ultimi da parte degli Stati esteri nell’esercizio della loro sovranità, dall’altro".









