di Valeria Cerocchi
"Sebbene la normativa sia variegata ed abbia necessità di ulteriori specifiche, ad oggi è chiaro che la figura del Data Protection Officer (DPO) è obbligatoria come specificato nell’art. 37 del Regolamento in presenza di specifiche condizioni. In generale si ritiene che "se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati" ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, questi dovranno procedere alla nomina di un DPO. Sul punto, il Garante ritiene che l’obbligo in tal senso sussiste per i soggetti di natura pubblica (art. 37, lett. a) e che, in merito ai privati, l’attività debba valutarsi in base al criterio di "larga scala".