21 ottobre 2024
Cassazione civile (ord.), sez. I, 21/10/2024, n. 27139 [Tutela dei consumatori - Condizioni contrattuali - Contratto di finanziamento - Domanda volta a dichiarare, in via principale, la natura usuraria del mutuo e che, quindi, il mutuatario non è tenuto a corrispondere nessuna somma a titolo di interesse ed, in via subordinata, la nullità o l’annullamento del contratto]
Tutela dei consumatori - Condizioni contrattuali - Contratto di finanziamento - Domanda volta a dichiarare, in via principale, la natura usuraria del mutuo e che, quindi, il mutuatario non è tenuto a corrispondere nessuna somma a titolo di interesse ed, in via subordinata, la nullità o l’annullamento del contratto perché viziato da profili di illegittimità - Rigetto - Appello - Rigetto - Ricorso - Rigetto - Dedotto il superamento della soglia del tasso usurario, per la presenza della clausola del contratto che prevedeva la commissione per l’anticipata estinzione - Non ritenuto possibile, ai fini del superamento del «tasso soglia» previsto dalla disciplina antiusura, procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a essa connessi.
Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti, altrimenti clicca qui per richiedere una PROVA GRATUITA!
Inoltre puoi:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento


