5 marzo 2025
Cassazione civile (ord.), sez. II, 05/03/2025, n. 5844 [Trattamento dei dati personali - Rapporto di lavoro - Esercente la professione sanitaria responsabile di aver registrato senza autorizzazione una conversazione privata, intercorsa con il collega in ambiente e orario di lavoro, allo scopo di utilizzarne il contenuto come prova contro il direttore della U.O.C., da lei denunciato]
Trattamento dei dati personali - Rapporto di lavoro - Esercente la professione sanitaria responsabile di aver registrato senza autorizzazione una conversazione privata, intercorsa con il collega in ambiente e orario di lavoro, allo scopo di utilizzarne il contenuto come prova contro il direttore della U.O.C., da lei denunciato - Segnalazione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri - Violazione del diritto alla riservatezza - Violazione dell’art. 58 del Codice deontologico dei Medici - Sanzione della censura - Impugnazione - Rigetto - Ricorso - Violazione degli artt. 24 Cost., 51 cod. pen. e 24 d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy)- Fondatezza- Non illecita la violazione del diritto alla riservatezza consistente nella condotta di registrazione di una conversazione tra presenti in mancanza dell’altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio.
Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti, altrimenti clicca qui per richiedere una PROVA GRATUITA!
Inoltre puoi:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento


