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Cassazione civile (ord.), sez. I, 08/05/2025, n. 12124 [Trattamento dei dati personali - Diritto all’informazione e all’espressione - Provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nei confronti dell'editore di un libro - Opposizione - Rigetto - Identificazione dei figli di persona soggetta a condanna - Ecceduto il limite dell’essenzialità dell’informazione]

Trattamento dei dati personali - Diritto all’informazione e all’espressione - Provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nei confronti dell'editore di un libro - Opposizione - Rigetto - Identificazione dei figli di persona soggetta a condanna - Ecceduto il limite dell’essenzialità dell’informazione circa i fatti di interesse pubblico narrati nel libro - Non verificatasi nella fattispecie alcuna decadenza né estinzione per prescrizione del potere sanzionatorio attribuito dalla legge al Garante per la Protezione dei Dati Personali - Potere sanzionatorio dell’autorità garante regolato dal combinato disposto degli artt. 166, commi 3 e 7, D.Lgs. 196/2003 e 28 L. 689/1981 ed avente l’unico limite, previsto da quest’ultima norma, del termine quinquennale di prescrizione del diritto dovere del Garante di irrogare sanzioni pecuniarie - Ricorso - Rinvio della causa a nuovo ruolo.

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