
merito
Tribunale Firenze 01/03/2023 [Tutela dei consumatori - Condizioni contrattuali - Decreto ingiuntivo emesso per intimare all'ingiunto il pagamento, a favore della società creditrice, del debito residuo portato dal contratto di finanziamento - Opposizione - Usurarietà della pattuizione relativa agli interessi]
Tutela dei consumatori - Condizioni contrattuali - Decreto ingiuntivo emesso per intimare all'ingiunto il pagamento, a favore della società creditrice, del debito residuo portato dal contratto di finanziamento - Opposizione - Usurarietà della pattuizione relativa agli interessi, atteso il superamento del tasso soglia antiusura pro tempore vigente da parte del TAEG del piano di ammortamento - Difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo per effetto della applicazione degli interessi su importi dovuti a titolo di spese per istruttoria, servizi finanziati, premio per l’assicurazione - Rigetto - Escluso l’intervenuto superamento del TSU da parte del “TAEG effettivo” applicato al rapporto dedotto in giudizio - Mancata o erronea indicazione dell’ISC e del TAEG non comportante la nullità del contratto, posto che, in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità.
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