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T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16/04/2025, n. 665 [Trattamento dei dati personali - Accesso gli atti - Domanda di accesso a fondi pubblici presentata da società - Inammissibilità - Istanza di accesso documentale - Diniego - Ricorso - Accoglimento - Criterio regolativo del conflitto tra l’esigenza difensiva e riservatezza fissato dal legislatore]
Trattamento dei dati personali - Accesso gli atti - Domanda di accesso a fondi pubblici presentata da società - Inammissibilità - Istanza di accesso documentale - Diniego - Ricorso - Accoglimento - Criterio regolativo del conflitto tra l’esigenza difensiva e riservatezza fissato dal legislatore, con prevalenza della prima - Diniego opposto in violazione dell'art. 24 L. 241/1990 - Dato acquisito a seguito dell'accoglimento dell’istanza di accesso non liberamente trattabile dal richiedente - Richiedente rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l’ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì salva la riconducibilità dell’illecito trattamento alla responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ..
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