A seguito del un rinvio pregiudiziale richiesto dalla Corte federale tedesca, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso in merito ribadendo il divieto di disporre nella normativa nazionale la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di traffico telefonico e dei dati relativi all’ubicazione, anche in considerazione dei principi di necessità e proporzionalità delle misure restrittive dei diritti dei titolari di suddetti dati, richiamati nella direttiva 2002/58/CE, salvo casi eccezionali in cui la gravità di una tale ingerenza sia giustificata dall'importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito.