In materia di diritto all’oblio, qualora il titolare del diritto lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguarda - appartenente al passato e che egli desidera tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza - e contesta la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di un motore di ricerca, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore.









