La Corte di Giustizia europea ha stabilito se la violazione da parte del titolare del trattamento degli obblighi previsti agli artt. 26 e 30 del GDPR, relativi, rispettivamente, alla conclusione di un accordo che determina la contitolarità del trattamento e alla tenuta di un registro delle attività di trattamento, costituisce un "trattamento illecito" che conferisce all’interessato il diritto alla cancellazione o alla limitazione del trattamento, poiché una siffatta violazione implicherebbe una violazione da parte del titolare del trattamento del principio di «responsabilizzazione». Determinante è stata l'interpretazione delle norme del GDPR pertinenziali al caso.









