Il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale (ex art. 1, comma 2, lett. ff e ff-bis, D.Lgs. n. 231/2007) che si limiti a fornire ai clienti strumenti tecnologici per lo scambio, la conversione o la conservazione autonoma di asset digitali, non riveste la qualifica di "fornitore di servizi finanziari" ai sensi del Codice del Consumo, né di "intermediario finanziario" ex TUF. Ne consegue che, in caso di truffa subita dall'utente ad opera di terzi (sedicenti consulenti), l’exchanger non risponde delle perdite qualora abbia correttamente identificato il cliente tramite protocolli KYC e non abbia esercitato alcuna attività di consulenza o gestione degli investimenti.









