• Privacy - Diritto all’informazione e all’espressione

Dati sensibili inerenti all’orientamento religioso divulgati su FB: è lecita la successiva pubblicazione dei dati in un articolo giornalistico senza il consenso dell’interessato?

20 settembre 2023

di Claudia Dierna Il Tribunale di Napoli si è occupato della questione relativa alla sussistenza o meno di un legittimo esercizio del diritto di cronaca, conforme alle regole del Codice Deontologico dei Giornalisti, in un caso in cui un quotidiano locale aveva pubblicato una notizia, già divulgata dall'interessato con un "post" sul proprio profilo "Facebook" privato, senza il consenso di quest'ultimo. L'articolo giornalistico in questione riguardava l’abiura della religione cattolica, con il relativo "sbattezzo", dell'interessato, che ha deciso quindi di agire in giudizio lamentando la violazione del proprio diritto alla privacy e alla riservatezza per la diffusione di "dati sensibili" inerenti alla sua persona, quali i dati sugli orientamenti religiosi. Ai sensi dell'art. 4 del Codice Privacy, applicabile ratione temporis, tali sono le convinzioni religiose e l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso
  • Concorrenza - Abuso di posizione dominante

Ryanair nel mirino dell'Antitrust per possibile abuso di posizione dominante

20 settembre 2023

Il 14 settembre scorso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento per possibile abuso da parte di Ryanair DAC della propria posizione dominante nei mercati del trasporto aereo, volto a escludere le agenzie di viaggio dai mercati della prenotazione e vendita di servizi turistici.
  • Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette

Tutela del consumatore e ne bis in idem - La Corte di Giustizia specifica in quali casi si può limitare la portata del principio

19 settembre 2023

di Giuseppe Schinella Con la sentenza del 14 settembre 2023 (la Sentenza), in esito ad un rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato (CdS), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (la CGUE) è ritornata sul principio del ne bis in idem, specificando le condizioni per le quali è possibile limitarne l'applicazione, e ha avuto modo di fornire chiarimenti sulla qualificazione della natura delle sanzioni in materia di tutela del consumatore irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza (AGCM).