In tema di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, la nullità parziale ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 cod. civ., derivante dalla conformità a intese anticoncorrenziali accertate dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si applica esclusivamente alle fideiussioni omnibus e soltanto per quelle sottoscritte nel periodo temporale oggetto di accertamento (ottobre 2002 - maggio 2005). Ne consegue che, per le fideiussioni specifiche o quelle stipulate in epoca successiva, la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale deve essere autonomamente allegata e provata dall'interessato.









