Il trattamento dei dati personali operato dall’Amministrazione della giustizia con la predisposizione della banca dati generale contenente tutti i provvedimenti di merito, resi accessibili alla collettività, è soggetto ai principi in generali in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, alla valutazione circa la necessità e proporzionalità del trattamento, che si concretizza nel criterio della minimizzazione dei dati, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c), e 25 GDPR.









