di Claudia Dierna
La Corte di Giustizia è stata chiamata a decidere in ordine alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio austriaco nell’ambito di una controversia tra una persona fisica e l’Autorità per la protezione dei dati austriaca in merito al rifiuto di questa di dar seguito a un reclamo relativo a una presunta violazione del diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati personali. La questione posta al centro del rinvio è stata l’interpretazione dell’art. 57, par. 4, del GDPR, che consente all'Autorità di controllo di non dare seguito alle «richieste eccessive» a determinate condizioni, chiarite dal giudice europeo.









