La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla
richiesta di esecuzione coattiva della raccolta
, da parte delle autorità di polizia bulgare, di dati genetici e biometrici di persona indagata in un procedimento penale rivolta al giudice e all'interpretazione dell'
articolo 10 della direttiva 2016/680, secondo cui il trattamento delle categorie particolari di dati deve essere autorizzato «solo se strettamente necessario». Posto che nella normativa nazionale non è previsto alcun obbligo per le autorità
di polizia competenti di verificare e dimostrare il carattere «strettamente necessario» di tale raccolta, in contrasto con il diritto dell'Unione,
la Corte ha chiarito se l'organo giurisdizionale adito possa garantire il rispetto dell’obbligo incombente a detta autorità.