di Claudia Dierna
La Corte di Giustizia UE di recente si è pronunciata sull'
interpretazione dell'articolo 6 del GDPR richiamato dal giudice del rinvio tedesco per la decisione di un caso in cui
controversa era la legittimità della richiesta dei soci di una società di investimento, avente una partecipazione azionaria indiretta in fondi di investimento,
di conoscere i dati personali di tutti i soci che detenevano partecipazioni indirette nei predetti fondi. La Corte, al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate, ha verificato se potesse
prevalere l’interesse di questi ultimi soci a che i loro dati personali restassero riservati, su quello dei soci richiedenti l'accesso ai loro dati, tenendo conto sia delle clausole dei contratti di partecipazione e fiduciari stipulati sia delle norme del GDPR (
Regolamento (UE) 2016/679).