di Claudia Dierna
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea é recentemente intervenuta, a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte suprema bavarese, per stabilire se due operatori partecipanti ad una gara d'appalto pubblica, che hanno presentato le proprie offerte tramite lo stesso soggetto, in quanto esclusivo rappresentante dell'una e socio unico dell'altra, pur essendo stati definiti dagli organi giudiziari nazionali come «un’unità economica», potessero concludere accordi idonei a falsare la concorrenza tali da determinare la loro esclusione dalla procedura competitiva per violazione dell'art. 101 TFUE.









