La Cassazione determina se l’inefficacia del sequestro probatorio del materiale informatico comporta l’inutilizzabilità della copia forense dei dati digitali
15 settembre 2021
di Claudia Dierna
Il pubblico ministero ha il potere di disporre il sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato o di cose pertinenti al reato perseguito (come ad esempio i supporti di “sistemi informatici” quali computers, telefoni e pen drive appartenenti o nella disponibilità del reo) per estrarre e trattenere copia dei dati digitali immagazzinati al fine di condurre le proprie indagini, con una palese ingerenza nella sfera privata della persona indagata.









